Contributo per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
La Regione incentiva il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati offrendo un contributo alle persone disabili e alle persone che li hanno a carico. Il contributo va richiesto al Comune di residenza.
La domanda, firmata dal disabile o dalla persona esercente la potestà o la tutela sul disabile, deve essere presentata prima dell’inizio dei lavori su apposito modulo al Comune in cui si trova l’immobile. La persona disabile deve avere la residenza anagrafica nell’immobile o nella singola unità abitativa oggetto di intervento o trasferirla prima di ricevere il contributo.
Destinatari del contributo
- persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali di carattere motorio e i non vedenti che sostengono direttamente le spese per la rimozione degli ostacoli alla mobilità nella propria abitazione;
- condomìni ove risiedono disabili per le spese di adeguamento relative alle parti comuni;
- genitori o tutori che hanno a carico persone con disabilità permanente.
Opere o edifici ammessi a contributo
Il contributo è concesso per l’accessibilità all’immobile o alla singola unità immobiliare, per opere da realizzarsi su:
- parti comuni di un edificio;
- immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile.
Il contributo può essere erogato per:
- una singola opera (ad esempio: rampa di scale; servoscala);
- un insieme di opere funzionalmente connesse dirette a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio l’accesso all’immobile); in tal caso va presentata una sola domanda per l’insieme delle opere.
Qualora, al contrario, le barriere ostacolino funzioni diverse (ad esempio l’accesso all’immobile e la fruibilità e visitabilità degli spazi interni all’alloggio) possono essere presentate più domande che saranno valutate tenuto conto del limite di contributo concedibile.
Come presentare domanda
Occorre presentare domanda utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito della Regione nella sezione modulistica, navigando la voce “eliminazione barriere architettoniche”.
La domanda può riguardare solo opere ancora da realizzare. Non sono ammesse domande per opere in corso o già ultimate al momento della richiesta.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
fotocopia del certificato di invalidità al 100%
fotocopia del certificato medico relativo allo stato della disabilità
preventivo di spesa contenente la descrizione dettagliata delle opere da realizzare
fotocopia di un documento d’identità del richiedente in corso di validità ovvero fotocopia del permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea
dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza sottoscritta dal disabile richiedente, ovvero copia della richiesta per il cambio di residenza o dichiarazione di impegno al cambio di residenza
verbale dell’assemblea di condominio nel quale siano indicati il consenso dei condomini alla realizzazione degli interventi, la suddivisione delle spese tra i condomini e se gli interventi riguardano parti comuni dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà relativo all’acquisito consenso del proprietario alla realizzazione degli interventi nel caso di alloggio in affitto.
Dove e quando presentare la domanda
Presso il
Comune dove è ubicata l’abitazione del disabile.
La domanda, in regola con le vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, può essere presentata in qualsiasi giorno dell’anno.
Raccolta domande e riparto delle risorse
Il
Comune raccoglie le domande presentate e ne verifica l’ammissibilità. Ordina le
domande pervenute entro il 1° marzo di ciascun anno in apposito elenco, stabilisce il fabbisogno complessivo comunale derivante dalla somma dei contributi relativi alle domande ammissibili e lo approva con apposito provvedimento.
Il
Comune trasmette alla Regione
entro il 31 marzo di ciascun anno il fabbisogno complessivo, l’elenco delle domande ordinato per priorità e il provvedimento comunale.
La presentazione della domanda e l’inserimento della stessa nell’elenco comunale delle domande ammissibili non costituisce diritto ad ottenere il contributo.
La
Regione determina il fabbisogno complessivo regionale derivante dall’aggregazione dei fabbisogni comunali e lo comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti al fine del riparto delle risorse statali disponibili.
Ad avvenuto trasferimento alla Regione delle risorse statali ovvero in presenza di risorse regionali, il competente Settore regionale provvede al riparto tra i Comuni dei fondi disponibili. I criteri di riparto sono definiti con apposito provvedimento della Giunta regionale e comunicati al Comune con nota esplicativa.
Il
Comune ricevuta la comunicazione sul riparto
concede il contributo con apposito provvedimento scorrendo l’elenco ordinato per priorità. La concessione determina il diritto del richiedente ad ottenere il contributo. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
Erogazione del contributo
Il contributo viene erogato solo ad avvenuto trasferimento delle risorse statali alla Regione e sul riparto dei fondi disponibili ai Comuni.
Il Comune concede il contributo scorrendo l’elenco delle domande ammissibili ordinato per priorità. La concessione determina il diritto del richiedente ad ottenere il contributo. Le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
L’erogazione del contributo a cura del Comune avviene dopo l’esecuzione delle opere sulla base di
fatture debitamente quietanzate (fattura sulla quale l’emittente ha apposto la propria firma come attestazione che l’importo in essa indicato è stato pagato).
eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici
Legge 9 gennaio 1989, n. 13