A chi è rivolto
Descrizione
Come fare
La denuncia di nascita è l'atto con il quale si comunica formalmente agli Uffici dello Stato Civile del Comune la nascita di un bambino. La denuncia di nascita del figlio di genitori coniugati tra loro può essere fatta indistintamente da uno dei genitori. La denuncia di nascita del figlio nato da genitori non coniugati tra loro deve essere fatta dal genitore o dai genitori che intendono riconoscere il bambino (entrambi i genitori se tutti e due lo riconoscono). Il riconoscimento di figlio nato da genitori non coniugati tra loro può essere fatto davanti all'Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi: - prima della nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori - in sede di dichiarazione di nascita del bambino, dalla sola madre o da entrambi i genitori o solo dal padre - dopo la dichiarazione di nascita del bambino, da uno o entrambi i genitori. In tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni. Si evidenzia che il figlio nato da genitori non coniugati tra loro può essere riconosciuto dai propri genitori, anche se già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Requisiti specifici? Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che abbia compiuto i 16 anni. Allegati? 1) Attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito il parto ovvero constatazione di avvenuto parto 2) Documento valido di identità personale (preferibilmente la carta d'identità) del dichiarante. 3) Carta d'identità valida o documento equipollente di entrambi i genitori (ai sensi dell'art.35 D.P:R. n. 445 del 28/12/2000) [per i genitori non residenti] 4) Passaporto di entrambi i genitori (se non conoscono la lingua italiana devono essere accompagnati da un traduttore) [per i genitori stranieri non titolari di carta d'identità] 5) Documentazione da cui risulti lo stato civile dei genitori (ad esempio il certificato di matrimonio) e accompagnati da un traduttore se non conoscono la lingua [solo per i genitori stranieri se coniugati]
Cosa serve
Modalità di presentazione al comune? E' sufficiente presentarsi davanti all'ufficiale di stato civile che iscrive su un apposito registro. Questa iscrizione costituisce l'atto di nascita. Sedi dove poter fare la dichiarazione di nascita: · Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura Privata ove è avvenuta la nascita · Comune ove è avvenuto il parto · Comune di residenza dei genitori · Comune di residenza della madre, se il padre risiede in altro Comune · Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro Comune (in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel Comune di residenza della madre, secondo quanto stabilito dall'art. 7 lett. A) D.P.R. 30.5.1989 n. 223) Se la dichiarazione viene fatta al Comune di Santhià occorre fissare un appuntamento con l'ufficio di Stato Civile o telefonando al seguente numero 0161 936209. Se i genitori sono coniugati è sufficiente che la dichiarazione venga resa da uno dei due genitori munito di carta d'identità e presentando l'attestato di chi ha assistito al parto. Se i genitori non sono coniugati occorre che siano presenti entrambi al momento della dichiarazione presentando i documenti sopra indicati. I cittadini stranieri devono presentare inoltre il passaporto o 1 testimone, munito di documento di riconoscimento valido, che li riconoscano. I genitori stranieri che intendono far attribuire al nato il cognome previsto dalla loro legge nazionale dovranno produrre idonea documentazione consolare da cui si rilevi l'esatto cognome che il bambino dovrà assumere.
Cosa si ottiene
Tempi e scadenze
Rivolgeri all'ufficio di Stato Civile
Accedi al servizio
Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio
Rivolgeri all'ufficio di Stato Civile
Condizioni di servizio
Contatti
Argomenti:Pagina aggiornata il 25/07/2023