Visto che il Comune di Santhià rientra nella Zona climatica E ove l'esercizio degli impianti termici è consentito nel periodo dal 15 ottobre al 15 aprile di ogni anno, nella misura massima di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno e che al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime (7 ore) ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 74/2013 e tenuto delle attuali condizioni climatiche che registrano temperature al di sotto della norma stagionale, in particolare nelle ore mattutine e serali, il Sindaco ha emesso l'ordinanza per autorizzare l’accensione facoltativa anticipata degli impianti rispetto al periodo di esercizio ordinario, per un massimo di 7 ore giornaliere (tra le ore 5,00 e le ore 23,00 di ciascun giorno ed è consentito il frazionamento dell'orario di riscaldamento in due o più sezioni)
07/10/2025 13:48